Gli Statuti

1. DISPOSIZIONI GENERALI

L’associazione dei diplomati delle scuole specializzate superiori della Svizzera italiana, è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero CCS ed ha sede al domicilio di uno dei membri del Comitato.

L’ATST vuol essere nella Svizzera italiana l’associazione di riferimento per studenti e diplomati delle scuole specializzate superiori (SSS). Essa si situa tra le associazioni che formano l’associazione svizzera delle diplomate e dei diplomati delle scuole specializzate superiori in Svizzera (ODEC) e ne adotta gli statuti, ai quali, il presente è subordinato. Comprende studenti e diplomati dei cicli di formazione regolati dalla «Ordinanza del DFE sul riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori», i tecnici ST oltre agli impiegati di commercio delle scuole superiori di gestione commerciale (SGC).

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

» promozione e tutela della posizione e della stima dei diplomati in ambito professionale e in seno all’opinione pubblica
» organizzare manifestazioni al fine di migliorare la formazione professionale
» organizzare manifestazioni ricreative
» sostenere ed aiutare gli studenti durante il periodo della loro formazione scolastica e professionale
» collaborare con altre associazioni
» mantenere contatti con le scuole e gli enti preposti alla formazione

L’ATST non si prefigge nessun scopo di lucro; essa è apolitica e aconfessionale.

2. SOCI

Possono diventare soci ATST ODEC coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola specializzata superiore (SSS), scuola tecnica (ST) o scuola superiore di gestione commerciale (SGC). Possono richiedere l’ammissione come membri anche le persone domiciliate in Svizzera e in possesso di un diploma estero, corrispondente al livello dei cicli di formazione riconosciuti delle scuole specializzate superiori. I soci ATST ODEC, sono da considerarsi soci attivi, con diritto di voto.
Si impegnano ad accettare gli statuti ed il pagamento della quota sociale.

Possono diventare soci ATST STUDENTE gli iscritti a un ciclo di formazione di scuola specializzata superiore riconosciuto. Si impegnano ad accettare gli statuti, a loro non viene richiesta nessuna tassa sociale. I soci ATST STUDENTE, sono da considerarsi soci attivi, con diritto di voto.
Al termine degli studi e previa presentazione di copia del diploma, i diplomati possono essere ammessi come soci ATST ODEC.

Possono diventare soci PRO ATST persone fisiche o giuridiche interessate agli scopi ed ai servizi dell’Associazione. Si impegnano ad accettare gli statuti ed il pagamento della quota sociale, non hanno diritto di voto.

Si definisce «socio onorario», colui la cui attività a favore dell’associazione è stata particolarmente meritevole.

La richiesta di adesione deve essere inoltrata per iscritto alla sede dell’associazione e corredata dei documenti necessari, richiamati sul formulario d’iscrizione.
L’accettazione dell’adesione viene decisa dal comitato.

Le dimissioni per l’anno seguente devono essere inoltrate al comitato in forma scritta entro la fine di ottobre dell’anno in corso.

Un socio che, previo 2 richiami scritti, non paga la tassa sociale è ritenuto dimissionario e viene radiato dall’elenco dei soci.

L’espulsione di un socio è pronunciata dal comitato, riservato il ricorso all’assemblea generale.

3. ORGANI

Gli organi dell’associazione sono:

» l’assemblea generale
» il comitato
» i revisori dei conti, società di revisione.

4. ASSEMBLEA GENERALE

L’assemblea generale è indetta annualmente di regola nel primo quadrimestre dell’anno.
L’assemblea straordinaria può essere convocata su decisione del comitato oppure su richiesta scritta e firmata da almeno un quinto dei soci. Essa deve essere convocata nel termine di 2 mesi.
L’assemblea è convocata per iscritto con l’indicazione dell’ordine del giorno, al più tardi 14 giorni prima della riunione.

L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione, alla stessa sono attribuite le seguenti competenze:

» nomina del comitato
» approvazione del rapporto d’attività, dei conti, del rapporto dei revisori e ultimo verbale
» approvazione della tassa sociale
» trattare eventuali proposte formulate dai soci
» approvazione di eventuali regolamenti
» nomina di eventuali soci onorari
» scioglimento dell’associazione
» aggiornamento dello statuto
» esaminare i ricorsi presentati contro l’espulsione di un socio.

» L’assemblea generale decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità decide il voto del presidente.
» Le votazioni si svolgono di regola per alzata di mano.
» Per modificazioni statutarie è richiesta una maggioranza assoluta di 2/3 dei voti espressi.
» Per lo scioglimento dell’associazione è necessaria la maggioranza dei voti alla presenza di almeno la metà più uno dei soci attivi. In mancanza del numero legale dei soci, l’assemblea viene revocata ad altra data nella quale si delibererà con qualsiasi numero degli intervenuti.

5. COMITATO

Il comitato è eletto dall’assemblea generale è composto da un minimo di 5 membri. Nel comitato devono, se possibile, essere rappresentate tutte le SSS presenti in Ticino.

Il comitato è composto da:

» 1 presidente
» 1 cassiere
» almeno 3 membri

La suddivisione delle cariche è stabilita nella prima riunione di comitato.

I membri di comitato sono nominati per la durata di un anno.

I membri di comitato hanno l’obbligo di presenziare ad almeno 2/3 delle sedute. Se non fosse il caso sono passibili di esclusione.

Se per dimissioni o qualsiasi motivo, i membri del comitato si riducessero a quattro, il comitato convoca un’assemblea straordinaria per il completamento.

Il comitato si riunisce regolarmente durante l’anno. Viene convocato dal presidente o su richiesta della maggioranza dei membri.

Il comitato è responsabile dell’adempimento dei compiti statutari e dispone a questo riguardo di tutte le competenze che non sono riservate all’assemblea generale. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:

» rappresentare l’associazione verso l’esterno
» l’accettazione o l’espulsione dei soci
» nomina eventuali gruppi di lavoro
» convocazione dell’assemblea

Il comitato decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità decide il voto del presidente. Le votazioni vengono effettuate di regola per alzata di mano.

Agli effetti legali è valevole per l’associazione, la firma del presidente con quella del cassiere.

6. FINANZE

Le entrate dell’associazione sono composte:

» dalla quota sociale dei soci
» dai proventi dei vari corsi o dalle manifestazioni
» dalle entrate di sponsor
» da eventuali contributi volontari

Uscite non previste dal budget devono essere approvate all’ unanimità dal comitato.

L’associazione non risponde degli impegni assunti dai suoi membri come gli stessi non rispondono di quelli assunti dall’associazione.

7. REVISORI

Il comitato nomina due revisori ed un supplente oppure una società di revisione autorizzata per un periodo di un anno.

I revisori o la società di revisione, controllano annualmente i conti e presentano un rapporto scritto al comitato, il quale lo sottoporrà l’assemblea ordinaria.

8. DISPOSIZIONI FINALI

In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea che scioglie l’associazione, deciderà sulle finanze e il patrimonio della stessa.

Eventuali vertenze che dovessero sorgere tra l’associazione e i suoi soci saranno sottoposte al giudizio del pretore della sede sociale. Vige il diritto svizzero.

L’anno associativo corrisponde al periodo tra due assemblee ordinarie.
L’anno finanziario corrisponde all’anno civile. I conti annuali si chiudono pertanto al 31 dicembre.

Il presente statuto è stato revisionato dal comitato il 30 settembre 2013 e dovrà essere accettato dall’assemblea nel febbraio 2014, entra provvisoriamente in vigore immediatamente.